Lavoratori, stop alla pratica di assentarsi dal lavoro per farsi licenziare e accedere alla Naspi.

Il collegato lavoro di fine 2024 ha introdotto il comma 7-bis all’art. 26 D.Lgs. 151/2015, disponendo che nel caso in cui il lavoratore si assenti senza giustificazione oltre 15 giorni o per il tempo diverso previsto dal Contratto Collettivo, si considera dimesso.

Al datore di lavoro basterà comunicare la circostanza all’Ispettorato del Lavoro ai semplici fini di comunicazione, e comunicare le dimissioni.

Al lavoratore così cessato non spetterà la NASpI.

La norma intende mettere un freno alla pratica molto diffusa con la quale i lavoratori che intendono cessare un rapporto di lavoro anziché dimettersi si assentano a lungo senza giustificare l’assenza sino a quando il datore di lavoro non è costretto a licenziarli, maturando così il diritto alla Naspi.

Di seguito la norma introdotta, il comma 7-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015,

7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.