Prosegue il filone giurisprudenziale della Corte di Cassazione che pone a carico delle società che somministratano energia la prova del buon funzionamento dei contatori.
Ovviamente non è stata aperta la porta alla contestazione di ogni fattura. Per arrivare alla verifica sui misuratori occorre che il cliente energia contesti tempestivamente e formalmente la fattura, provi che l’addebito è anomalo e fuori media e chieda la verifica del contatore. A quel punto, se si escludono problemi sugli aspetti amministrativi della fatturazione e si rivolge l’attenzione al malfunzionamento dei contatori sarà il fornitore a doverne dimostrare il buon funzionamento.
Si tratta di un contraddittorio – comunicazione formale immediata di contestazione della fattura per media consumi anomala e richiesta di verifica misuratori / prova che il contatore funziona – (in realtà poi il contatore è di competenza del distributore) che la Cassazione ha introdotto nel 2019 e che attraverso una serie di pronunce conformi è stato ribadito recentemente a settembre 2024.
Questo principio in alcuni casi può risultare determinante, si pensi a tutte le volte in cui la richiesta di pagamento riguarda consumi rilevati da contatori che poi però sono stati rimossi e non sono stati conservati, con la conseguenza di non poterne più verificare il buon funzionamento.
Corte di Cassazione, Ordinanza 24/9/2024 n. 25542
stralcio della motivazione
… Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass. 18/10/2023 n. 28984).
Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite v. Cass., 9/1/2020 n. 297 e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024 n. 9706. E già Cass. 21/5/2019, n. 13605)…