Il principio di non contestazione nel processo del lavoro

La sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35066 del 14/12/2023 ha ribadito che … nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell’articolo 416 c.p.c., comma 3 (Cass. 27 giugno 2018, n. 16970; e dovendo, parimenti nel rito ordinario, i fatti dedotti dall’attore ritenersi non contestati, per i fini previsti dall’articolo 115 c.p.c., qualora il convenuto, a fronte di un’allegazione da parte dell’attore chiara e articolata in punto di fatto, non prenda posizione, ai sensi dell’articolo 167 c.p.c., in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicita’: Cass. 26 novembre 2020, n. 2698; Cass. 23 marzo 2022, n. 9439); avendo per converso l’attore, nel rito del lavoro, l’onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilita’, salvo il potere del giudice di accertarne, d’ufficio, l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. 17 febbraio 2023, n. 5166).




























Cassazione Sez. Lavoro Sentenza 14/12/2023 n. 35066 Essa ha così operato un’applicazione corretta del
principio, posto che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere di
contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le
circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell’articolo
416 c.p.c., comma 3 (Cass. 27 giugno 2018, n. 16970; e dovendo, parimenti nel
rito ordinario, i fatti dedotti dall’attore ritenersi non contestati, per i
fini previsti dall’articolo 115 c.p.c., qualora il convenuto, a fronte di
un’allegazione da parte dell’attore chiara e articolata in punto di fatto, non
prenda posizione, ai sensi dell’articolo 167 c.p.c., in modo analitico sulle
circostanze di cui intenda contestare la veridicita’: Cass. 26 novembre 2020,
n. 2698; Cass. 23 marzo 2022, n. 9439); avendo per converso l’attore, nel rito
del lavoro, l’onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l’udienza di
cui all’articolo 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal
convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di
conoscibilita’, salvo il potere del giudice di accertarne, d’ufficio,
l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. 17 febbraio
2023, n. 5166).