Società: Cancellazione e tacita rinuncia alla pretesa.

Cass. Sez. Unite n. 6070/2013 è una delle sentenze che tra il 2010 ed il 2013 hanno affrontato il tema della cancellazione della società dal registro delle imprese e della successione dei rapporti dopo la riforma del diritto societario.

La pronuncia ragiona anche sui diritti e sui beni residui della società, tra cuI i crediti, ipotizzando che in taluni casi la scelta del liquidatore di privilegiare la rapida cancellazione della società senza promuovere o coltivare un giudizio, possa configurare una loro tacita rinuncia.

Afferma la massima della sentenza che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Nel corpo della motivazione viene meglio precisato il ragionamento che porta sostanzialmente la Suprema Corte a valorizzare nel senso della rinuncia alle pretese, il comportamento del liquidatore che non introduce o non coltiva un giudizio già pendente favorendo una più rapida liquidazione.

Meno agevole e’ individuare la sorte dei residui attivi non liquidati e delle
sopravvenienze attive della liquidazione di una societa’ cancellata dal registro,
perche’ il legislatore ne tace.
4.1. E’ ben possibile che la stessa scelta della societa’ di cancellarsi dal registro
senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore
aveva (o si puo’ ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere
come una tacita manifestazione di volonta’ di rinunciare alla relativa pretesa
(si
veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma
cio’ puo’ postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese,
ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilita’
d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde
un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure percio’ potuto ragionevolmente
essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni
puo’ logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari
controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un’attivita’ ulteriore da parte
del liquidatore – per lo piu’ consistente nell’esercizio o nella coltivazione di un’apposita azione giudiziaria – avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz’altro alla cancellazione della societa’ dal registro, senza prima svolgere alcuna attivita’ volta a far accertare il credito o farlo liquidare, puo’ ragionevolmente essere interpretata come un’univoca manifestazione di volonta’ di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una piu’ rapida conclusione del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz’altro figurare, e che sarebbero percio’ stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un’interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si puo’ esimere dall’interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive.