Una Giurisprudenza pressocchè univoca (cfr. C. App. Milano Sez. Lav. Sentenza 21/4/2021 n. 87, Cass. 21 febbraio 2019 n. 5189, Cass. 20/9/2016 n. 18422) afferma che la cooperativa è tenuta, in forza dell’art. 3, comma 1, L. 3 aprile 2001, n. 142, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva e tale norma, di carattere imperativo, non può essere derogata da contrarie disposizioni del regolamento interno
Più in particolare, in tema di società cooperative, nel regime dettato dalla l. n. 142 del 2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6 della l. n. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria.